Almeno 45 giorni prima dell'installazione di un nuovo impianto è necessario inviare all'Autorità Competente una domanda per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. In cosa consiste? Quale documentazione va presentata? Chi è esentato dalla richiesta?
INDICE DEI CONTENUTI:
- Chi deve richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera?
- Emissioni in atmosfera: quali sono le regole?
- Come adeguare gli impianti e rispettare i livelli di emissione?
Chi deve richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
L’articolo 269 del Codice Ambiente, sancito con Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e aggiornato con D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, stabilisce che
per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte V del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
Fanno eccezione gli impianti in deroga (elencati nell'articolo 272, comma 1), cioè quegli impianti e attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.
L'art. 272 infatti stabilisce che:
Per gli impianti di combustione previsti dal comma 1, l'autorità competente per il controllo può decidere di non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per l'esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione.
Si parla in questo caso di autorizzazione semplificata.
Nello specifico, ecco le tipologie di impianti che possono non richiedere l'autorizzazione:
- Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’Allegato X alla parte quinta del citato decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
- Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
- Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;
- Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW;
- Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio.
Emissioni in atmosfera: quali sono le regole?
Prima di installare un nuovo stabilimento o trasferirne uno da un luogo a un altro o, ancora, sottoporre un impianto e/o un’attività a modifica sostanziale, è necessario presentare all’Autorità competente (di solito la Provincia) una domanda di autorizzazione ordinaria accompagnata da specifica documentazione:
- Il progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l’adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l’esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo e il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
- Una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività in grado di indicare il periodo previsto tra la messa in esercizio e la messa a regime degli stessi.
Perché è necessario indicare nella domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera tutte le sorgenti di emissione? Perché è importante conoscere l’impatto complessivo di ogni stabilimento, monitorando i livelli di inquinanti rilasciati nell'atmosfera, per evitare che i valori superino i limiti imposti per legge.
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L'autorizzazione prevede che vengano specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli. Ecco quello che viene riportato nel documento:
- I valori limite di emissione per ciascuno inquinante;
- Le prescrizioni e i metodi di campionamento e di analisi;
- I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità del monitoraggio di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio, per le emissioni convogliate o di cui é stato disposto il convogliamento;
- Le modalità di captazione e di convogliamento per le emissioni che risultano convogliabili;
- Apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l’autorità competente valuti necessario intervenire, per le emissioni diffuse.
L'autorità competente ha 8 mesi di tempo per pronunciarsi sul rilascio dell’autorizzazione e può, in alcuni casi, richiedere un'integrazione della domanda di autorizzazione, affinché tutto risulti a norma.
Una volta ricevuta l'autorizzazione ordinaria alle emissioni, questa rimane valida per 15 anni con l'obbligo di presentare la domanda di rinnovo almeno un anno prima della scadenza.
Quando adeguare gli impianti esistenti per rispettare i limiti emissivi e le prescrizioni per il rendimento di combustione, previste all’art. 294 del Dlgs 152/06?
L’art. 273 bis del Dlgs 152/06 prescrive le seguenti scadenze per l’adeguamento ai limiti emissivi:
- A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.
- Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5.
Il D.lgs 30 luglio 2020, n. 102 impone le seguenti scadenze per l’adeguamento alle prescrizioni per il rendimento di combustione:
(con l'art. 3, comma 1) che "In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, è effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II (impianti termici civili e comunque di potenza complessiva inferiore a 3 MW) della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 1° gennaio 2025".
Come adeguare gli impianti e rispettare i livelli di emissione?
Per gli impianti che non rientrano nella deroga del comma 1 è fondamentale adeguarsi alla normativa e rispettare i limiti di emissione, intervenendo sull'impianto esistente con operazioni di revamping o - nel caso di impianti particolarmente datati - con la sostituzione del bruciatore, principale responsabile delle emissioni inquinanti, e/o del combustibile utilizzato.
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