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Registro emissioni in atmosfera: E-PRTR e le azioni per la salvaguardia dell'aria

6 luglio, 2023

Le emissioni in atmosfera rilasciate dalle realtà produttive sono tra le principali cause dell'inquinamento dell'aria. È per questo che la normativa vigente si fa sempre più restrittiva. Oltre a richiedere le dovute autorizzazioni, le industrie sono tenute a compilare regolarmente il registro delle emissioni in atmosfera (E-PRTR): questo documento punta a migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali attraverso l'istituzione di un registro europeo integrato e coerente, contribuendo anche a prevenire e ridurre l'inquinamento, fornendo informazioni importanti ai responsabili delle politiche ambientali. Scopri quali dati devono essere comunicati, chi è tenuto a farlo e con quali modalità.

INDICE DEI CONTENUTI:

 

Che cosa sono le emissioni in atmosfera

Gli inquinanti prodotti dai camini delle industrie sono di diversa natura e ciascuno di essi può avere un diverso effetto, potenzialmente dannoso, in relazione al mezzo in cui viene rilasciato. Parlando di emissioni in atmosfera possiamo dire che “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” può essere definita un'emissione inquinante. 

Per evitare che l'immissione nell'atmosfera di tali sostanze comprometta o costituisca un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente, oppure rischi di ledere i beni materiali, la normativa ha previsto dei limiti di emissione che non devono essere superati.

 

Normativa sulle emissioni

La norma di riferimento a livello nazionale per le attività industriali che producono emissioni in atmosfera è il Testo Unico sull'Ambiente (TUA) - D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera". Esso stabilisce che ogni azienda, per essere operativa, è tenuta a ottenere una preventiva autorizzazione per le emissioni, che va richiesta agli enti preposti (Province) e che impone all'industria il rispetto di specifici valori limite.

La parte V del TUA e i relativi allegati definiscono quali sono le attività e gli impianti soggetti alla regolamentazione delle emissioni in atmosfera, le prescrizioni, gli eventuali valori limite da rispettare e le modalità procedurali e gestionali per l’ottenimento e il corretto esercizio degli stessi.

  • Chi installa o mette in esercizio uno stabilimento in assenza di autorizzazione alle emissioni o con autorizzazione scaduta, sospesa o revocata; 
  • Chi sottopone uno stabilimento a una modifica sostanziale o non sostanziale, senza effettuare debita comunicazione prevista a norma di legge;
  • Chi supera valori limite delle emissioni stabiliti dall'autorizzazione o dalla normativa;
  • Chi viola le prescrizioni previste dall'autorizzazione;
  • Chi non comunica alle autorità competenti i dati relativi alle emissioni;
  • Chi non provvede al controllo degli impianti termici;

tutte queste categorie rischiano pesanti sanzioni.

Sempre a proposito di normative sulle emissioni inquinanti, il DPR n. 157 dell’11 luglio 2011 - con il quale si è data esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo - ha stabilito anche per l'Italia l’istituzione di un Registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti conosciuto come PRTR.

 

Cos'è il registro E-PRTR

L'E- PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è un registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti, con il quale vengono rese pubbliche le emissioni significative di inquinanti in aria, acqua e suolo e il trasferimento di rifiuti.

Questo registro, attivo dal 2007, viene aggiornato ogni anno e fornisce dati ambientali chiave facilmente accessibili provenienti da circa 34.000 impianti industriali situati negli Stati membri dell'Unione europea oltre che in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Serbia e Regno Unito. Si tratta quindi in un importante contributo alla trasparenza e alla partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento CE 166/2006, ogni impianto industriale è tenuto a fornire informazioni alla propria autorità nazionale sulle quantità di inquinanti rilasciati nell'aria, nell'acqua e nel terreno. Questi dati riguardano 91 principali inquinanti tra cui metalli pesanti, pesticidi, gas serra e diossine, che sono specificati negli allegati I e II al Regolamento, assieme ai corrispondenti valori soglia per la dichiarazione.

Per quanto riguarda l'Italia, il PRTR contiene le informazioni relative alle emissioni in aria, acqua, acque reflue e ai trasferimenti di rifiuti di oltre 3.000 stabilimenti industriali situati nella Penisola e soggetti all'obbligo di dichiarazione (ai sensi dell'art.4 DPR 157/2011 che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento CE 166/2006).

 

Chi deve presentare il PRTR e termini per la dichiarazione

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'art. 5 dell'E-PRTR stabilisce che i gestori di complessi che svolgono una o più attività elencate nell'allegato I del Regolamento stesso sono tenuti a comunicare alle autorità competenti, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti:

  • Emissioni in aria
  • Emissioni in acqua
  • Trasferimento fuori sito di inquinanti nei reflui inviati a trattamento esterno
  • Emissioni suolo
  • Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi superiori a 2 t/a
  • Trasferimento fuori sito di rifiuti non pericolosi superiori a 2000 t/a

Le attività obbligate alla comunicazione fanno capo a 9 diversi settori, tra cui: energia, industria chimica, allevamento intensivo, produzione e trasformazione dei metalli. Consigliamo comunque di consultare l'allegato I dove sono specificati i codici delle specifiche attività.

La dichiarazione PRTR firmata digitalmente va inoltrata per via telematica all’autorità competente per la valutazione delle dichiarazioni PRTR e all’ISPRA.

Il termine per la presentazione della dichiarazione PRTR è il 30 aprile di ogni anno.

L’omessa comunicazione dei dati è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 52.000; la mancata rettifica di eventuali inesattezze della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 26.000 (art. 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46).

Per approfondimenti sul tema delle emissioni inquinanti in atmosfera, leggi anche questi articoli:

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